Petrolchimico di BrindisiDopo l'ordinanza di archiviazione del procedimento penale per i morti ed i malati del petrolchimico di Brindisi chiesta dal pm (pubblico ministero) e disposta dal gip (giudice per le indagini preliminari) presso il Tribunale di Brindisi a conclusione di una "riserva" durata più di quattro mesi, in questa curiosa vicenda sostanziale e processuale sappiamo finalmente qualcosa di certo: quello che non sapremo mai. Di seguito articolo dell'avv Stefano Palmisano, legale di parte civile.



Il senso di un processo

Dopo l'ordinanza di archiviazione del procedimento penale per i morti ed i malati del petrolchimico di Brindisi chiesta dal pm (pubblico ministero) e disposta dal gip (giudice per le indagini preliminari) presso il Tribunale di Brindisi a conclusione di una "riserva" durata più di quattro mesi, in questa curiosa vicenda sostanziale e processuale sappiamo finalmente qualcosa di certo: quello che non sapremo mai.

Non sapremo mai perché di alcuni studi scientifici sia stata data dal pm ed, evidentemente, condivisa dal gip dai due magistrati un'interpretazione sostanzialmente opposta alle complessive, effettive conclusioni di quegli studi.

Non sapremo mai perché non si potesse \ dovesse aggiornare lo studio condotto sulla coorte dei lavoratori del petrolchimico dal prof. Maltoni, uno studio che, in realtà, andava profondamente revisionato, poiché effettuato su basi scientifico - epidemiologiche a dir proco fragili: analisi dello stato di salute delle varie mansioni \ categorie di lavoratori aggregati per classi quantomeno eterogenee (le cc.dd. "procedure di categorizzazione dell'esposizione"); mancato aggiornamento dei dati sui quali l'autore ha lavorato (alcuni operai risultavano in vita nella coorte Maltoni e morti in altro contestuale studio di coorte svolto presso l'Istituto Superiore di Sanità); provenienza esclusivamente aziendale degli stessi dati ecc....

Uno studio che, quindi, ha accertato ben poco, quantomeno ben poco di effettivamente determinante ai fini del processo, ed, in particolare, ben poco nei confronti di alcune specifiche categorie di lavoratori del petrolchimico, come gli insaccatori di polvere di pvc, in relazione ad alcune specifiche patologie, come il tumore al polmone.

Considerazione, peraltro, che è tutt'altro che irriguardosa nei confronti del pur prestigioso autore, dacchè il prof. Maltoni era un insigne oncologo sperimentale, non certo un epidemiologo.

L'aver affidato a lui una consulenza epidemiologica e, soprattutto, il non aver, di fatto, seguito da parte del pm le osservazioni e le richieste rivolti sulla questione allo stesso pubblico accusatore dai due più prestigiosi consulenti epidemiologici che egli aveva a disposizione (Comba e Pirastu), pure consulenti epidemiologici dello stesso Maltoni nella redazione dello studio, costituiscono ulteriori, inspiegabili elementi sui quali non avremo mai modo di saperne di più.

Non sapremo mai perché il pm ed il gip (che pure aveva disposto un rinvio di qualche mese del procedimento proprio per acquisire questo studio) abbiano completamente ignorato le rilevantissime conclusioni dell'ultimo meeting IARC (l'Istituto internazionale di studi e ricerche sul cancro) sui cosiddetti "vinilici", ossia le sostanze a base di vinile, tenutosi a Lione nel giugno 2007: è ormai da considerarsi certa la relazione causale tra esposizione a cvm \ pvc ed epatocarcinoma, oltre a quella, ormai acquisita, tra cvm \ pvc ed angiosarcoma epatico.

Non sapremo mai perché sia il pm sia, soprattutto, il gip abbiano continuato ad attribuire significato agli aggiornamenti forniti alla fine della camera di consiglio dai consulenti del pm in materia di studi epidemiologici sul nesso causale tra cvm \ pvc e tumore al polmone - i quali avrebbero ribadito l'insufficienza delle evidenze per affermare con certezza quel nesso - anche dopo che quegli studi erano stati letteralmente demoliti da alcuni difensori di persone offese, supportati da autorevolissimi contributi medico - epidemiologici, sotto il profilo della pertinenza degli stessi lavori scientifici ai fini del processo (le realtà industriali e, quindi, di esposizione al cancerogeno esaminate erano incomparabili, per quantità e qualità, a quella brindisina), nonché, more solito, sotto l'aspetto dell'indipendenza degli stessi studi rispetto agli interessi in causa (alcuni erano stati commissionati da fondazioni finanziate da associazioni dei produttori di plastiche).

Non sapremo mai perché, al contrario, non siano stati minimamente considerati gli studi epidemiologici più recenti, attendibili ed effettivamente rilevanti rispetto alla situazione del petrolchimico di Brindisi, dunque agli specifici scopi del processo, pur ampiamente segnalati da alcuni difensori di persone offese, come lo studio dei dottori Gennaro, Ceppi, Montanaro.

In questo lavoro, in particolare, si legge: "L'analisi per ogni sottogruppo specifico rivela un tasso RR significativamente elevato per tutti i tumori tra gli operai dei residui di PVC (RR = 1,74; CI = 1,06 - 2,85), per i tumori al polmone tra gli operai addetti all'insacchettamento del PVC (RR = 3,04; CI = 1,15 - 7,99) e per il tumore al fegato (RR = 9,57; CI = 1,69 - 5,41) e per la cirrosi epatica (RR = 6,32; CI = 1,37 - 29,07) per ciò che riguarda gli operai dei residui di PVC." (Reanalysis of mortality in a petrochemical plant producing vinyl chloride and polyvinyl chloride - Rianalisi della mortalità in un impianto produttivo di Cloruro di Vinile e policloruro di Vinile; Gennaro V, Ceppi M, Montanaro F., Servizio di epidemiologia ambientale e biostatistica, Istituto nazionale per la ricerca sul cancro)

Su tale studio è il caso di fare qualche puntualizzazione per la peculiarità del medesimo, anche e soprattutto in termini di estrema attendibilità delle sue risultanze.

Lo studio in questione, infatti, costituisce una novità rispetto agli altri studi di coorte perchè, a differenza di altre analisi occupazionali sinora condotte, confronta i dati emergenti da ogni gruppo di lavoratori esaminato non con la popolazione generale, come Maltoni ha fatto a Brindisi, bensì con un gruppo di confronto costituito da lavoratori non esposti della stessa azienda composto da tecnici ed impiegati. Da tale comparazione emerge che la mortalità per tutte le cause e per tutti i tumori è aumentata negli esposti rispetto ai non esposti. Questo dato non era mai emerso nei confronti tra esposti e popolazione che costituiscono una condizione di maggiore disparità di condizioni di salute a sfavore della popolazione. Quindi a Porto Marghera scompare il c.d. "effetto lavoratore sano" di cui parla anche il PM. Il rischio osservato di tumori polmonari negli insaccatori è di tre volte maggiore rispetto ai non esposti.

Alla luce di queste fondamentali puntualizzazioni di metodologia epidemiologica, le affermazioni contenute nell'ordinanza di archiviazione in merito al presunto "dato epidemiologico", a tenore delle quali "se si verifica - come si è verificato nello stabilimento Petrolchimico di Brindisi - per il tumore al polmone, la presenza di un numero di malattie al polmone inferiori a quello che ci aspettavamo di trovare all'esterno dello stabilimento, si arriva alla conclusione che nello stabilimento industriale si muore di meno di cancro al polmone (sic!) come stabilito dal c.t.p. del Dott. P.M. Cesare Maltoni....", si commentano letteralmente da sole, come usa dire.

Non sapremo mai perché il pm abbia applicato quegli stessi, soggettivissimi, parametri interpretativi usati, come detto, sugli studi scientifici anche nei confronti di un testo giuridico, di una sentenza; più precisamente, della sentenza cardine in materia di accertamento del rapporto causale, la cosiddetta "sentenza Franzese", della quale il pm, nell'esegesi che ne ha fatto, ha letteralmente tagliato i due pezzi più illuminanti del suo effettivo contenuto, in termini di principi giuridici affermati.

Proprio quei due passi che avrebbero permesso, per non dire imposto, in questo caso il dibattimento, pur in presenza di una situazione di non unanimità nella comunità scientifica in materia di "causalità generale" nel rapporto tra esposizione a cvm \ pvc e patologie varie.

Non sapremo mai perché non una della massa di obiezioni mosse, sulla base del testo stesso degli studi e delle sentenze in questione, da alcuni difensori di persone offese a queste peculiari interpretazioni del pm abbia ricevuto l'onore di una sola citazione nell'ordinanza di archiviazione del gip, foss'anche per affermarne la totale infondatezza. Col lacerante dubbio, quindi, che a mancanza di citazione corrisponda specularmente mancanza di considerazione.

Sappiamo, però, in alcuni casi ci siamo ricordati, da questa vicenda anche qualcos'altro.

Sappiamo che altro è "la giurisdizione", il "dire la giustizia", altro è l'affermazione della giustizia, il "fare giustizia".

La prima è frutto del rito ("ordine prescritto", etimologicamente); dell' attività delegata ai tecnici, svolta nel chiuso delle aule d'udienza (quando si tratta, come in questo caso, di camera di consiglio, ma spesso anche quando si tratta di dibattimento "aperto al pubblico"), scandita da tempi e da forme che spesso prescindono o, quantomeno, dimenticano la sostanza di dolore, di morte, come in questo caso, di speranza di giustizia (la speranza più disperata) che stanno sotto un processo del genere.

La seconda è, o meglio dovrebbe essere, frutto della liturgia ("opera di popolo"); della richiesta di verità e di giustizia continua e consapevole, rispettosa e determinata, unitaria e vigile, da parte di un popolo ai suoi magistrati; dell'agire collettivo di quel popolo, a tutti i suoi livelli ed in tutte le sue articolazioni; del suo spirito civico; della sua etica pubblica; della capacità di partecipazione dei suoi membri, ovunque socialmente collocati, ai momenti alti, nel bene e nel male, di quella comunità; dell'assunzione di responsabilità prima individuale e poi collettiva; dell'iniziativa politica, sociale e culturale per l'affermazione dei valori fondamentali di quella comunità, per ricordare ("riportare al cuore") a tutti la sostanza di un processo come questo, prima che le forme.

I rapporti tra "le due giustizie" sono molto più stretti di quanto si pensi.

La prima è molto meno indipendente, nel bene e nel male, dalla seconda di quanto alcuni possano o vogliano credere e\o far credere.

La seconda ha una capacità di condizionamento, in un senso o nell'altro, della prima molto maggiore di quanto molti, più o meno in buona fede, ritengano o propalino.

Tutto questo avviene sia che da parte della seconda vi siano effettivamente petizione unitaria, agire collettivo, spirito civico, etica pubblica, assunzione di responsabilità, valori condivisi ecc. .... , sia che, invece, vi siano indifferenza, passività, rassegnazione, subalternità, conformismo, opportunismo: cambia solo il senso del condizionamento a seconda che si verta in un'ipotesi o nell'altra.

A Brindisi, nel popolo di Brindisi si è verificata, con varie gradazioni e combinazioni, la seconda ipotesi, a tutti i livelli: istituzionali, di tutte le istituzioni; partitici, di tutti i partiti; sindacali, di quasi tutti i sindacati; culturali, di tutti gli ambienti e le persone di cultura; ma soprattutto sociali, della quasi totalità dei soggetti sociali, a partire dalle stesse vittime.

Il rapporto tra "le due giustizie" ha avuto, dunque, un senso ben preciso.

Sappiamo che, forse, questa è una delle cause ultime se questo processo, del quale in molte sue componenti non abbiamo capito il senso, per altro verso ha avuto, anch'esso, un senso ben preciso: un senso unico.

Fasano, 9/7/2008

Stefano Palmisano