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Regione Salento: un progetto senza futuro da convertire in un serio impegno civile

  • Dall'Italia

Regione SalentoIl dibattito sull’iniziativa referendaria per la creazione dell’ipotizzata regione Salento prosegue e può quindi essere utile mettere a confronto tale iniziativa con la normativa in materia. Di seguito alcune annotazioni di carattere giuridico e politico sulla iniziativa referendaria del magistrato Michele Di Schiena

Regione Salento: un progetto senza futuro da convertire in un serio impegno civile

Il dibattito sull’iniziativa referendaria per la creazione dell’ipotizzata regione Salento prosegue e può quindi essere utile mettere a confronto tale iniziativa con la normativa in materia e cioè con l’art. 132 della Costituzione e col titolo III della Legge 25/05/70 n. 352 che disciplina i referendum per la modificazione territoriale delle regioni. Va intanto rilevato che l’art. 42  della Legge 352/70 precisa che  «la richiesta di referendum per il distacco, da una regione, di una o più province ovvero di uno o più comuni, se diretta alla creazione di una regione a sé stante deve essere corredata delle dichiarazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonché di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti». Ora, il tenore letterale della citata norma induce a ritenere, per l’uso che in essa viene fatto delle congiunzioni disgiuntive «ovvero» e successivamente «o» le quali collegano i due concetti uno dei quali esclude l’altro, che i promotori di un tale referendum possono chiedere il distacco per la creazione di nuove regioni, di una o più province o di una o più comuni ma che non possano domandare entrambe le cose e neppure far deliberare i consigli comunali sul distacco delle province o i consigli provinciali sul distacco dei comuni. C’è inoltre l’avverbio«rispettivamente» che toglie ogni dubbio al riguardo sicchè appare superfluo aggiungere che l’interpretazione logica della norma conferma quella letterale. E’ vero che l’art. 132 della Costituzione parla a questo proposito solo di richieste da parte dei«consigli comunali» ma è altrettanto vero che la menzionata legge del ‘70 ha ragionevolmente dato di tale espressione una interpretazione estensiva fino a comprendere i consigli provinciali e ha poi nettamente distinto e disciplinato la richiesta referendaria dei consigli comunali da quella dei consigli provinciali.

Orbene su una strada diversa si è invece mosso il comitato promotore della consultazione che ha invitato i consigli comunali interessati a dare il loro assenso al seguente quesito: «volete che il territorio delle province di Brindisi, Lecce e Taranto e quindi anche il territorio del comune di cui siete rappresentanti sia separato dalla regione Puglia per formare una regione a sé stante denominata regione Salento?» Il comitato propone quindi un referendum per il distacco delle province di Lecce, Brindisi e Taranto dal resto della Puglia ma chiede le relative delibere non, come avrebbe dovuto, ai consigli provinciali interessati ma a tutti i consigli comunali delle tre province in chiaro contrasto con l’art. 43 della legge 352/70, senza dubbio vigente e quindi per tutti vincolante. Una legge che peraltro, quando disciplina distintamente la richiesta  delle province e quella dei comuni, stabilisce che le deliberazioni devono provenire, nel primo caso, da tutti i consigli provinciali e, nel secondo, da tutti i consigli comunali interessati. E’ allora molto probabile che la richiesta referendaria in questione, per come formulata, venga dichiarata inammissibile dal competente Ufficio della Corte di Cassazione anche a prescindere dal verificarsi o meno della non facile condizione che i consigli comunali richiedenti rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione.

Va rilevato inoltre che gli artt. 44 e 45 della suddetta legge prescrivono che il referendum sia indetto in tutto il territorio della Regione dalla quale «le province o i comuni» (torna anche qui la congiunzione disgiuntiva) intendono distaccarsi per formare una nuova regione e che la proposta sottoposta a referendum si considera approvata se «il numero dei voti attribuiti al quesito referendario non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali è stato indetto il referendum». Ora, se non si vuole ignorare la realtà, non è possibile immaginare che la maggioranza degli elettori dell’intera Puglia  si esprima per il “sì” al quesito referendario. E non basta, perché l’eventuale esito positivo del referendum (improbabile ai confini dell’impossibile) avrebbe un valore solo consultivo sicché toccherebbe poi al Parlamento, con la complessa procedura prevista dall’art. 138 dello Statuto, decidere con legge costituzionale la creazione della nuova regione alla luce di approfondite valutazioni che tengano conto non solo delle ragioni delle popolazioni coinvolte nell’iniziativa ma anche dell’interesse generale del Paese. C’è allora da chiedersi come mai si stiano impiegando energie e mezzi a sostegno di una iniziativa praticamente destinata, come giustamente ha rilevato l’on.le Ria, all’insuccesso.

Quanto al merito, la pretesa di costituire una regione salentina appare poi priva di apprezzabili giustificazioni a fronte di una Costituzione che afferma l’indivisibilità della Repubblica contro i pericoli non solo di secessioni ma anche di innaturali frammentazioni. E va rilevato al riguardo che l’Assemblea costituente, nel determinare le regioni della Repubblica, adottò il criterio storico-geografico e si indusse perciò a confermare la situazione preesistente ritenendo altri criteri o estranei alla logica costituzionale (come quello etnico) o labili e privi di rilevanza. Le antiche origini dei pugliesi sembrano infatti, alla luce degli studi più accreditati, sostanzialmente comuni dal momento che iapigi e messapi furono in sostanza un unico popolo tanto che i due nomi venivano indifferentemente usati per indicare la regione che si estende dal Gargano all’estremo Salento che i Romani chiamarono Apulia riconoscendo alle popolazioni su di essa stanziate una omogeneità di cultura e di tradizioni rimasta nel tempo inalterata. Né vi sono ragioni geografiche che possono giustificare una regione salentina dal momento che la Puglia è tutta una terra  di frontiera, il lembo estremo dell’Europa centro-occidentale che si apre ai Balcani, alla Grecia, al vicino Oriente ed al mondo arabo. Quanto infine alle pretese ragioni economiche, non si comprende in qual modo l’ipotizzato distacco potrebbe avvantaggiare un Salento che, chiuso al nord da una vasta e consolidata regione pugliese, rischierebbe di rimanere ancora più lontano dai processi di ammodernamento e di sviluppo.

Sorprende invero che non ci si renda conto del danno che l’iniziativa referendaria rischia di arrecare  all’immagine di una terra come il Salento che ha sempre avuto una spiccata vocazione all’apertura, all’incontro e all’integrazione. Forse c’è bisogno, è vero, di lavorare per il superamento di una certa subalternità del Salento rispetto alla Puglia “barese”  ma ciò che occorre è un cammino che va intrapreso sul terreno fermo e fecondo dell’impegno civile e non su quello accidentato e illusorio di “riformette” localistiche che frantumano e indeboliscono invece di rafforzare e di unire. Lo spirito che anima i promotori del referendum merita considerazione e rispetto ma è sbagliato lo strumento operativo scelto. L’auspicio è che si faccia strada questa consapevolezza e che i promotori medesimi, rinunciando all’iniziativa referendaria, convertano i loro sodalizi in un centro permanente di sensibilizzazione, di studio e di proposta. Mettano cioè la loro passione e le loro indubbie capacità al servizio della scelta di offrire alla politica nostrana un valido contributo di conoscenze, di idee e di indicazioni operative per dar corpo ad un organico progetto di sviluppo economico e di progresso civile del nostro Salento.

Brindisi, 07 settembre 2010

Michele DI SCHIENA

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2 Risposte to “Regione Salento: un progetto senza futuro da convertire in un serio impegno civile”

  1. Giuseppeon 19 set 2010 at 14:20

    Aderire al movimento teso all’istituzione della Regione Salento significa aderirvi per il bene della nostra Terra, per rilevanti ragioni storiche, socio-economiche e funzionali, proposte nel tempo da molteplici voci del popolo salentino, dal 1946 in poi, dall’Assemblea Costituente e dai cittadini di ieri e di oggi; e adesso rilanciate in modo più forte e diffuso, con impellenza, perché la pazienza civica è giunta al colmo.
    Esse contengono una cogenza democratica che non può essere ignorata ulteriormente, meno che mai boicottata o addirittura contrastata. Esse, pertanto, “debbono” essere prese in considerazione attivando i meccanismi costituzionali previsti, per illustrare dettagliatamente il progetto in questione e per accertare la volontà generale del Corpo elettorale, tramite referendum (v. Costituzione Italiana, art. 132).
    Sorprendente appare, perciò, la proposta (apparsa su Quotidiano dell’8 sett. u.s., ad opera di un Consigliere comunale della Sinistra di Lecce) di costituire nientemeno un comitato anti-referendum, con un obiettivo di contrasto antidemocratico, con l’aggiunta di una campagna di stampa mirante ad alterare ideologicamente la verità dei dati di riferimento e a banalizzare od offendere il progetto Regione Salento, facendolo passare per una squallida operazione di secessione o di frazionismo geopolitico egoistico, “fanatismo etnocentrico” è stato scritto da un altro avversario (v. Quotidiano, 2 sett. u.s.). Ad ulteriore sostegno di siffatta mobilitazione sono scesi in campo gli ideologi di vari partiti, per difendere la “casta politica” minacciata di perdere il controllo della situazione.
    Stupisce soprattutto il comportamento della Sinistra, che per dottrina e tradizione dovrebbe difendere i diritti dei cittadini, le loro istanze, soprattutto quando qualcuno tenta di espropriarli della loro legittima sovranità. Dove sta la migliore Sinistra storica, e quella alternativa, la Sinistra delle primarie, contraria alle prassi delle varie oligarchie, la Sinistra sempre pronta a sostenere i movimenti che nascono dal basso, dove sta? Perché si “con-fonde” con i gruppi di potere che osteggiano il rinnovamento del Salento?
    Il referendum non può essere negato. È un diritto del cittadino, un dovere delle istituzioni (Consigli Comunali e Provinciali, Parlamento), purché chiesto nei termini di legge. I Partiti politici (v. Costituzione Italiana, artt. 49 e 50) dovrebbero agevolare questa istanza e questo processo. Dovrebbero cooperare in quest’azione di coscientizzazione democratica.
    Successivamente ognuno voterà come riterrà opportuno: contro o a favore del Salento.
    Dopo, i promotori della Regione Salento si ritireranno, poiché essi non costituiscono un Partito, ma costituiscono un “progetto”, offerto, con civica educazione, allo sviluppo e al bene del nostro territorio.

    Lecce, 17 sett. 2010.

    Prof. Giuseppe Schiavone
    Ordinario di Storia delle dottrine politiche
    Università del Salento

  2. Luigi Melicaon 19 set 2010 at 17:32

    intervengo con riferimento agli ultimi articoli apparsi sui giornali relativamente al metodo adottato ai fini della richiesta di referendum per l’istituzione della Regione Salento.
    In alcuni commenti di personaggi autorevoli del mondo del diritto è stato affermato che la strada intrapresa dal Comitato referendario sarebbe resa impervia dalla legge n. 352 del 1970, la quale regola l’indizione di tutti i referendum previsti dalla nostra Costituzione.
    L’art.42 comma 2, della stessa normativa stabilisce infatti che a richiedere il referendum non debbano essere esclusivamente i Consigli comunali rappresentanti almeno 1/3 delle popolazioni interessate (così come stabilito dall’art. 132, comma 1 della Costituzione), bensì tutti i Consigli comunali della porzione di territorio che vuole istituire la nuova Regione, i Consigli provinciali ed un terzo dei Consigli comunali che rappresentano i territori della porzione territoriale rimanente (ossia, nel nostro caso, delle aree di Bari e Foggia). Non solo, ma l’eventuale referendum dovrebbe essere esteso al territorio di tutta la Regione e, quindi, per quel che ci riguarda, a tutti i cittadini della Regione Puglia.
    La legge n. 352 del 1970, dunque, sembra stravolgere il Testo costituzionale addirittura inventando alcuni criteri, quali, ad esempio, le deliberazioni dei Consigli provinciali e quelle dei Consigli comunali che rappresentano 1/3 della popolazione appartenente alle aree territoriali di Bari e Foggia. Vorrei sottolineare ai lettori che tale legge prevedeva requisiti analogamente rigidi e non previsti dal Testo costituzionale anche nell’ipotesi del comma 2 dell’art.132, regolante il distacco di un Comune o di una Provincia da una Regione e l’aggregazione ad un’altra. A quest’ultimo riguardo, la relativa richiesta di referendum avrebbe dovuto essere corredata dalle deliberazioni, identiche nell’oggetto, di tanti Consigli di Province o di Comuni che rappresentassero almeno un terzo delle restanti popolazioni delle Regioni investite dall’avviato procedimento di distacco-aggregazione. Nel 2003, il Comune di San Michele di Tagliamento, volendo staccarsi dalla Regione Veneto per aggregarsi alla Regione Friuli – Venezia Giulia (e ritenendo la legge n. 352 non conforme all’art. 132 della Costituzione), ha presentato una richiesta di referendum al competente Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, corredata della sua sola deliberazione e non anche di quelle incostituzionalmente previste dalla citata legge. Per fortuna, il Comune in questione si è avvalso del supporto di illuminati costituzionalisti, i quali non si sono appiattiti sul principio dura lex, sed lex, ma sono andati ben oltre e, correttamente, hanno seguito il criterio secondo cui ignorantia constitutionis non excusat. Se si fossero arrestati al tenore letterale della legge n.352 del 1970, il predetto Comune sarebbe ancora parte della Regione Veneto e non del Friuli Venezia Giulia. In quell’occasione, l’Ufficio della Corte di Cassazione ha impugnato dinanzi al giudice delle leggi l’art. 42 della richiamata legge del 1970 (invocandone il contrasto con l’art. 132 della Costituzione) e la Corte costituzionale ha così statuito con sentenza n. 334 del 2004: “Poiché il referendum previsto dalla disposizione costituzionale attualmente vigente mira a verificare se la maggioranza delle popolazioni dell’ente o degli enti interessati approvi l’istanza di distacco-aggregazione, deve coerentemente discenderne che la legittimazione a promuovere la consultazione referendaria spetta soltanto ad essi e non anche ad altri enti esponenziali di popolazioni diverse. Infatti, la riforma del parametro evocato ha inteso evitare che maggioranze non direttamente o immediatamente coinvolte nel cambiamento possano contrastare ed annullare finanche le determinazioni iniziali (neppure giunte al di là dello stadio di semplici richieste) di collettività che intendano rendersi autonome o modificare la propria appartenenza regionale. Ad ogni modo, le valutazioni di tali altre popolazioni – anche di segno contrario alla variazione territoriale – trovano congrua tutela nelle fasi successive a quella della mera presentazione della richiesta di referendum”.
    Con tale pronuncia, pertanto, la Corte ha integralmente avallato la lettura fornita dalla Cassazione ed ha quindi annullato la disposizione della legge n. 352 del 1970 contenente i suddetti ulteriori requisiti, statuendo che l’ente richiedente il referendum è solo quello che intende staccarsi e la popolazione interessata a deliberare sulla richiesta di referendum è solo quella residente in tale Comune. I giudici di Palazzo della Consulta hanno quindi affermato la necessità di applicare la Costituzione, la quale è chiarissima sul punto, sulla base, dunque, di un principio cardine che regola i rapporti tra fonti del diritto: si tratta del criterio di gerarchia, applicabile (ci mancherebbe altro!) anche nei rapporti tra Costituzione e legge allorquando il Testo costituzionale contenga norme chiare e complete nei propri elementi costitutivi. Peraltro, nel luglio 2010 la stessa Corte, in un’altra pronuncia, ha addirittura ritenuto che, se per caso la Regione dalla quale ci si distacca fosse contraria al distacco, tale parere negativo non osterebbe al distacco stesso: il legislatore è infatti libero di legiferare in senso conforme al distacco.
    Rammento a tutti, infine, che a partire dalla pronuncia del 2004, i Comuni che hanno presentato richiesta di referendum (e non sono stati pochi) hanno poi ottenuto la legge di distacco. Venendo al caso che riguarda l’iter istitutivo della Regione Salento, si possono enumerare i seguenti profili:
    1. si è in presenza di una normativa costituzionale chiarissima nei suoi elementi costitutivi: “Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse” (art.132 comma1).
    2. Si è in presenza di una legge – la n. 352 del 1970 – che letteralmente “inventa” una serie di requisiti.
    3. Non esistono precedenti, ossia nessuna area territoriale ha mai presentato una richiesta ai sensi dell’art.132 comma 1 della Costituzione, evidenziando l’incostituzionalità della legge del 1970, denunciando (e facendo eliminare), quindi, un sistema iniquo così come ha fatto il Comune di San Michele sul Tagliamento (ciò significa che la costituenda Regione Salento sarebbe la prima area territoriale da quando è stata varata la Costituzione ad avanzare tale richiesta).
    4. Esiste una giurisprudenza della Corte costituzionale la quale, pur prendendo in considerazione il comma 2, detta regole che non sarebbero state differenti qualora fosse venuto in rilievo il comma 1.
    5. L’ufficio competente a ricevere le deliberazioni dei Comuni concernenti l’istituenda Regione Salento è l’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione, ossia lo stesso organo che allora aveva sollevato la questione davanti alla Corte costituzionale. Per tutte le ragioni suesposte, il Comitato promotore predisporrà una memoria esplicativa di accompagnamento alla richiesta referendaria con la quale si chiederà al predetto Ufficio di far indire il referendum sulla base delle citate regole che esso stesso ha contribuito a formulare. Solo in subordine, infatti, si chiederà di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Corte costituzionale, il cui giudizio, mi pare, sia già chiaro ed inequivocabile nel favorire – come essa stessa ha affermato – “il diritto all’autodeterminazione dell’autonomia locale”. Dopodiché sarà il Parlamento a pronunciarsi, valutando tutti gli interessi in gioco, anche se, mi preme rammentare, mai sino ad ora le Camere hanno legiferato in modo difforme rispetto a quanto deliberato dai Comuni interessati e soprattutto rispetto a quanto deciso con percentuali quasi plebiscitarie dalle popolazioni dei Comuni richiedenti. A conclusione di queste osservazioni che, per evidenti ragioni di spazio non possono che essere limitate, vorrei comunque sottolineare come sia spiacevole leggere sui media alcune argomentazioni riguardanti l’impraticabilità di siffatto iter così fondate su visioni parziali del fenomeno giuridico che lo riguarda, le quali, sebbene comprensibili se espresse dai politici di professione (o da non operatori del diritto), lo sono molto meno se provenienti da giuristi di chiara fama.

    Prof. Luigi Melica
    ordinario di diritto costituzionale
    Comitato Promotore del Referendum per il SI alla Istituzione della Regione Salento

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