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Alla Regione 70 Consiglieri: lo dice la legge, lo consiglia la sensibilità politica

  • Dall'Italia , Elezioni

Il Consiglio Regionale pugliese dovrà essere costituito da 70 o da 78 componenti? Si tratta di un problema tecnico che va risolto con il ricorso ad una attenta interpretazione della normativa in materia. Di seguito intervento del magistrato Michele Di Schiena.

Alla Regione 70 Consiglieri: lo dice la legge, lo consiglia la sensibilità politica

Il Consiglio Regionale pugliese dovrà essere costituito da 70 o da 78 componenti? Si tratta di un problema tecnico che va risolto con il ricorso ad una attenta interpretazione della normativa in materia dal momento che lo Statuto regionale, approvato con legge della Regione n. 7 del 2004, e la legge elettorale regionale n. 2 del 2005 parlano di 70 consiglieri mentre secondo le leggi statali in materia (la n. 108/68 e la n. 43 del 1995), qualora le formazioni politiche collegate al Presidente ottengano un numero di eletti inferiore al 60 per cento di quelli previsti per l’intero Consiglio, occorrerebbe operare in loro favore una attribuzione aggiuntiva di seggi (il cosiddetto premio di governabilità) in modo tale da raggiungere la maggioranza del 60 per cento.

Nel pieno rispetto degli autorevoli ed interessanti pareri sull’argomento espressi, è opinione di chi scrive che una corretta interpretazione della normativa in questione induce a ritenere che l’organo rappresentativo della collettività regionale pugliese debba essere composto da 70 e non da 78 consiglieri. Conclusione questa  suggerita da alcune precise e non eludibili considerazioni. Intanto, quella per la quale il numero di 70 consiglieri è previsto dallo Statuto regionale, un atto giuridico e politico concepito dalla Costituzione (specialmente dopo le modifiche apportate  dalla legge costituzionale n. 1 del novembre 1999 che ha ampliato il potere di autorganizzazione delle regioni) come una sorta di “costituzione regionale”, in quanto approvato con un procedimento simile a quello previsto dall’art. 138  della nostra Carta fondamentale per le leggi di revisione costituzionale: due deliberazioni successive del Consiglio regionale, a distanza non minore di due mesi prese a maggioranza assoluta dei componenti nonché la possibilità di sottoporre lo Statuto a referendum costituzionale quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano richiesta un cinquantesimo degli elettori regionali o un quinto dei componenti del Consiglio. Si tratta di un compendio di disposizioni di valore primario che non può essere messo in discussione se non entro gli stretti e rigorosi limiti previsti dalla Costituzione: questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni  dalla pubblicazione dello Statuto ed il già citato referendum popolare.

La Legge regionale del 2005 stabilisce anch’essa, all’art. 3, che «il Consiglio regionale è composto da 70 membri, compreso il Presidente eletto …». E’ stato al riguardo osservato, a sostegno della tesi favorevole all’aumento del numero dei consiglieri, che la stessa legge regionale al 2° comma dell’art. 1 richiama le due menzionate leggi statali la cui applicazione farebbe lievitare a 78 il numero dei consiglieri eletti. Vale la pena allora riportare tale disposizione il cui contenuto risulta così testualmente formulato: «per quanto non espressamente previsto ed in quanto compatibili con la presente legge  sono recepite la legge 17/2/1968 n. 108 (norme per la elezione dei Consigli Regionali delle regioni a statuto normale ) e la legge 23/2/1995 n. 43 (nuove norme per le elezioni del Consiglio  per le Regioni a Statuto normale), con successive modificazioni e integrazioni». Emerge quindi con chiarezza l’insostenibilità dell’assunto secondo il quale il rinvio di tale norma alle due leggi statali equivarrebbe ad un loro sostanziale recepimento anche in ordine al numero dei Consiglieri regionali. E sì, perché le suindicate leggi statali vengono recepite dalla riportata disposizione non nella loro interezza ma esclusivamente «per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la disposizione medesima». Non una  recezione quindi di tutte le norme delle due leggi statali ma la incorporazione di quanto non sia disciplinato dalla Legge regionale e si appalesi con essa accordabile: rilievo questo decisivo che non sembra sia stato finora preso nella dovuta considerazione. Resta allora il fatto che per un preciso disposto della Legge regionale i componenti del  Consiglio devono essere 70 e che non è possibile il recepimento sul punto della disciplina statale a causa della sua palese incompatibilità.

C’è poi da rilevare che l’art. 122 della Costituzione, come modificato con il nuovo riparto delle competenze fra Stato e Regioni operato dalla riforma del 2001, stabilisce che «il sistema di elezioni ed i casi di eleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica» mentre la precedente disciplina attribuiva questi poteri normativi alla legislazione statale. Siamo quindi  di fronte ad un caso specifico (oltre quelli previsti per le materie indicate dall’art. 117 della Costituzione) di legislazione concorrente caratterizzata da un potere normativo riservato in via principale alla Regione con attribuzione della potestà legislativa allo Stato solo per la determinazione dei principi fondamentali fra i quali appare davvero arduo, con riferimento al caso in esame, includere la determinazione del numero dei consiglieri regionali e l’ampiezza di eventuali premi di maggioranza o di governabilità. Un motivo in  più per  interpretare la citata legge  regionale del 2005 in  maniera pienamente rispettosa del contenuto senza ricorrere a forzature in aperto contrasto con il suo tenore letterale e con la sua “ratio”.

Va infine detto che l’interpretazione della normativa sul numero dei Consiglieri regionali dianzi patrocinata appare in linea con la diffusa sensibilità politica che reclama, nella logica di un impegno rivolto a contenere la spesa pubblica, la riduzione dei componenti dei consessi istituzionali e burocratici ritenuti pletorici. Un comune sentire che va tenuto presente nell’interpretazione della normativa anche in chiave evolutiva. Un’ esigenza che anche il centrosinistra pugliese dovrebbe avvertire come propria nell’approccio al problema sul versante politico (quello tecnico-giuridico attiene alla responsabilità dei competenti organi) per sbarrare la strada al possibile riemergere di interessi particolari o partigiani e per onorare, a partire dal modo di affrontare questo primo problema, l’importante successo elettorale ottenuto nelle recenti elezioni regionali.

Brindisi 9 aprile 2010

Michele Di Schiena

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