A Sinistra - Logo

Immigrazione: una controversa e preoccupante sentenza

  • Dall'Italia

Deve essere espulso un immigrato irregolare albanese che vive in Italia con la moglie, la quale è in attesa del permesso di soggiorno, e due figli minori inseriti nella scuola italiana: lo ha deciso il 10 marzo scorso la Corte di Cassazione con una sentenza, accolta da discordanti pareri. Di seguito il commento alla sentenza di Michele Di Schiena, magistrato.

Immigrazione: una controversa e preoccupante sentenza

Deve essere espulso un immigrato irregolare albanese che vive in Italia con la moglie, la quale è in attesa del permesso di soggiorno, e due figli minori inseriti nella scuola italiana: lo ha deciso il 10 marzo scorso la Corte di Cassazione con una sentenza, accolta da discordanti pareri ed avversata dal mondo cattolico, che ha interpretato il terzo comma dell’art. 31 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 («il Tribunale per i Minori per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano può autorizzare l’ingresso o la permanenza del famigliare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge») nel senso che negli indicati casi l’ingresso o la permanenza del famigliare straniero può essere autorizzato solo se i gravi motivi invocati si identifichino con una esigenza che «assume carattere di emergenza … e sia altresì contingente ed eccezionale, dunque non abbia tendenziale stabilità». Si è trattato di una pronuncia di segno opposto ad una sentenza del medesimo Supremo Collegio che, solo pochi mesi addietro (il 16 ottobre del 2009), aveva affermato il contrario e cioè che il citato art. 31 non esige per l’accoglimento della richiesta dello straniero la presenza di situazioni«eccezionali o eccezionalissime, necessariamente collegate alla salute del minore (malattie, disabilità, ecc.), ma semplicemente di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che vanno valutati tenendo conto delle condizioni di salute (in tal caso non viene necessariamente in considerazione una dimensione di eccezionalità) e – profilo particolarmente significativo – dell’età del minore».

Ma c’è un altro passaggio decisivo della sentenza giorni addietro emessa dalla Cassazione che va tenuto presente e cioè il rilievo secondo il quale la volontà del legislatore, come espressa nella disposizione dell’art. 31, sarebbe quella di subordinare la necessità di garantire un ordinato sviluppo psicofisico con l’assistenza del genitore straniero «al più generale interesse della tutela delle frontiere che si esprime nelle esigenze di ordine pubblico che convalidano il decreto di espulsione». Un «contesto sistematico» questo – ribadisce la sentenza – che privilegia l’esigenza del minore solo se assume il carattere dell’emergenza. I due citati passaggi argomentativi della recente pronuncia, e cioè l’identificazione dei gravi motivi con situazioni di emergenza e la prevalenza, in casi non contingenti ed eccezionali, dell’interesse alla tutela delle frontiere sulla necessità di garantire al minore un positivo sviluppo psicofisico, si espongono a critiche non solo sul versante etico-sociale ma anche (il che è stato forse finora largamente trascurato) sul piano di una corretta interpretazione della normativa in materia. E sotto questo secondo motivo va rilevato quanto sia infondata la tesi per la quale i«gravi motivi» sarebbero rinvenibili solo in presenza di una vera e propria «emergenza». Ed infatti l’aggettivo «grave» non si riferisce in alcun modo solo ai casi di emergenza i quali ricorrono esclusivamente quando si appalesano situazioni di crisi e di pericolo da affrontare con tempestività e risolutezza dal momento che definire «grave» un motivo significa soltanto qualificarlo serio e di notevole importanza per le conseguenze difficilmente superabili e rimediabili che la sua sottovalutazione può determinare.

Non è richiesta allora alcuna situazione contingente ed eccezionale, vale a dire unica e straordinaria così come non è dato cogliere la ragione per la quale il riferimento dell’art. 31 ad una autorizzazione di soggiorno «per un periodo di tempo determinato» non sarebbe compatibile con la tutela di situazioni tendenzialmente stabili in quanto collegate al normale processo educativo-formativo del minore quasi che l’espressione «tempo determinato»andrebbe intesa, chissà perché, nel senso di tempo di brevissima durata. Ne discende che il tenore letterale della norma in questione non giustifica l’interpretazione che ne ha dato la Corte come ingiustificata appare una interpretazione logica della norma medesima intesa a desumere l’intenzione del legislatore dalla lettura sistematica dell’intero provvedimento legislativo secondo il quale il diritto del minore ad un sereno ed armonico sviluppo psicofisico sarebbe subordinato, eccetto i casi di vere e proprie emergenze, al più generale interesse della tutela delle frontiere anche per evitare strumentalizzazioni dell’infanzia. Un assunto questo davvero inaccettabile sia per la sua apoditticità e sia per la considerazione che l’interesse di tutelare le frontiere non viene certo apprezzabilmente pregiudicato da specifiche eccezioni normativamente previste a salvaguardia di diritti soggettivi di grande rilievo.

Quanto alle critiche che vanno mosse alla menzionata pronuncia sul piano etico-sociale basta osservare come i valori che reclamano le più avanzate forme di salvaguardia a favore dei minori hanno avuto, per così dire, un “precipitato normativo” negli artt. 2 e 3 della nostra Costituzione (riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili dell’uomo e rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana) ed in diversi importanti documenti internazionali a partire dalla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, approvata dall’Assemblea dell’Onu il 20/11/1959, la quale all’art. 2 afferma che il fanciullo medesimo deve godere di una particolare protezione così da svilupparsi in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente in condizioni di libertà e dignità. Documenti questi che, per la loro autorevolezza, possono fornire un utile criterio ermeneutico nell’operazione rivolta ad interpretare correttamente la norma in questione. Nella convinzione che il trattamento riservato ai fanciulli e agli anziani sia un importante indice della civiltà di un popolo, va espresso l’auspicio che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, venga presto chiamata a fare chiarezza in una materia così delicata per metterla al riparo da contrastanti interpretazioni e da orientamenti non in linea con i grandi principi ai quali si ispirano il nostro Ordinamento e la più alta produzione giuridica della comunità internazionale.

Brindisi, 19 marzo 2010

Michele DI SCHIENA

Articoli correlati

    Nessun articolo correlato trovato

Trackback URI | Comments RSS

Lascia un Commento