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Lodo Alfano, processo breve e riforme costituzionali

  • Dall'Italia

LeggeIl principio di uguaglianza, una vera e propria stella polare del nostro ordinamento, sicché un lodo Alfano varato con legge costituzionale sarebbe con ogni probabilità ancora una volta destinato, per le ragioni indicate nel corpo dell’articolo, a cadere sotto la scure della Consulta. Destino questo al quale andrebbe verosimilmente incontro anche la legge sul processo breve, un provvedimento sotto diversi profili discriminatorio ed inficiato da una manifesta illogicità. Di seguito argomentazioni giuridiche e politiche di Michele Di Schiena.

Lodo Alfano, processo breve e riforme costituzionali

Vanno subito varati con una legge costituzionale il lodo Alfano (che prevede la sospensione di tutti i processi per reati di qualsiasi genere anche di estrema gravità nei confronti delle quattro più alte cariche dello Stato per tutta la durata dei rispettivi mandati) e con una legge ordinaria il cosiddetto processo breve (che prevede la estinzione dei processi penali anche in corso a carico di incensurati imputati di diversi reati se ciascuno dei tre gradi del giudizio non viene concluso entro due anni e se l’intero procedimento supera i sei anni): lo ha deciso definitivamente, nonostante il coro di rilievi e di critiche, il Presidente del Consiglio sostenendo d’essere perseguitato da tutti i magistrati con funzioni penali, inquirenti e giudicanti, quale che sia il loro ufficio e la sede in cui prestano servizio. Per Berlusconi ed il suo entourage si tratterebbe di magistrati mossi dall’intento di farlo “cadere”, obiettivo questo che verrebbe perseguito anche dai giudici costituzionali e dai giudici civili chiamati a decidere controversie che lo riguardano.

Tutti quindi a lui ostili e legati da un fantomatico complotto nel quale sarebbero altresì coinvolti importanti settori dell’industria, delle banche e del sindacato nonché esponenti dell’opposizione e forse anche della stessa maggioranza come il presidente Fini ed il ministro Tremonti. Un fronte che si estenderebbe a tutte le voci critiche del giornalismo, della cultura e dello spettacolo e che troverebbe supporti persino nel mondo cattolico dove si anniderebbero pericolosi “sovversivi”, da qualche prelato ai redattori di “Famiglia Cristiana”, da certe guide profetiche del volontariato all’ex direttore di “Avvenire” Dino Boffo. Ma è mai possibile che nei fedeli scudieri del Cavaliere non sorga il sospetto che l’offensiva da lui voluta sia in realtà intesa a coprire antichi e recenti suoi comportamenti e frequentazioni che, a prescindere da ogni valutazione di ordine penale, non sono confacenti sul piano morale e politico all’alto mandato che gli è stato affidato? Per quale angosciante mistero i collaboratori di Berlusconi non si attivano per fargli capire che la via da lui intrapresa può risultare rovinosa per gli interessi del Paese? E come può il Premier non rendersi conto che le sue accuse rivolte a destra e a manca risultano sempre meno credibili e che la confezione di leggi “ad personam” va’ abbandonata per il rispetto dovuto ai cittadini e alla Costituzione?

E sì, quella Costituzione che all’art. 3 proclama il principio di uguaglianza in virtù del quale viene sancita la illegittimità di ogni discriminazione determinata da condizioni personali o sociali. Un principio questo violato dal lodo Alfano che è stato perciò censurato dalla Corte Costituzionale la quale con una recente sentenza ne ha deciso l’annullamento per contrasto col «combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost. in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost.». La Consulta ha in sostanza detto che la legge in questione, introducendo in favore delle più alte cariche dello Stato, la prerogativa della sospensione dei processi penali, ha apportato deroghe al principio di uguaglianza e la stessa Corte ha precisato che tali deroghe possono essere operate solo con legge costituzionale, sempre che però risultino sotto ogni altro profilo costituzionalmente legittime. La Consulta non ha quindi detto in alcun modo che la legge sul lodo Alfano diventerebbe legittima se venisse approvata con la proceduta di revisione costituzionale ma ha ritenuto sufficiente, per invalidare il Lodo, il fatto che questo sia stato varato con legge ordinaria considerando superflue disamine e decisioni su altre questioni dedotte in giudizio. Ed ha anche con chiarezza esplicitato tale scelta nella parte finale della pronuncia laddove si legge: «restano assorbite le questioni relative all’irragionevolezza intrinseca della denunciata disciplina, indicate al punto 6 lettera b ed ogni altra questione non esaminata». Ma la Corte ha incidentalmente rilevato anche che la legge in questione presenta diverse disparità di trattamento che violano il citato art. 3 e che non sarebbero certo eliminate se lo stesso testo venisse varato con legge costituzionale.

Va inoltre osservato che anche una legge costituzionale può essere sottoposta al vaglio della Consulta per verificare se essa è in contrasto o meno con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale i quali hanno valenza superiore rispetto alle altre norme costituzionali. Un principio questo che è stato più volte affermato dalla Consulta la quale, in particolare con la sentenza n. 1146 del 1988, si è così testualmente espressa: «la Costituzione italiana contiene principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli che non sono assoggettabili a procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

Non vi è dubbio infine che uno di questi valori supremi è il principio di uguaglianza, una vera e propria stella polare del nostro ordinamento, sicché un lodo Alfano varato con legge costituzionale sarebbe con ogni probabilità ancora una volta destinato, per le ragioni indicate, a cadere sotto la scure della Consulta. Destino questo al quale andrebbe verosimilmente incontro anche la legge sul processo breve, un provvedimento sotto diversi profili discriminatorio ed inficiato da una manifesta illogicità. Va ricordato insomma che la nostra Costituzione esclude il privilegio visto con disfavore già dal diritto romano (privilegia ne inroganto). Così come va fatto presente con riferimento alle progettate riforme costituzionali, che l’art 139 dello Statuto, per il quale «la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale», vieta non solo il ripristino della monarchia ma anche eventuali revisioni costituzionali rivolte a trasformare i caratteri essenziali del sistema, alterando i quali si provocherebbe un mutamento di regime possibile solo, in presenza di esigenze straordinarie, per decisione di un’assemblea appositamente eletta col sistema proporzionale.

Brindisi, 30 novembre 2009

Michele DI SCHIENA

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