Sicurezza sul lavoro: i responsabili
All’esito, evidentemente, di una serrata indagine conoscitiva sul drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro, o “morti bianche” che dir si voglia, il Governo della Sicurezza, con mossa tanto acuta legislativamente quanto coraggiosa politicamente, ha individuato le cause ed i responsabili reali dello stesso fenomeno e ha approntato, di conseguenza, una griglia normativa e, in specie, sanzionatoria atta ad estirparlo una volta per tutte, a mezzo anzitutto di esemplari pene previste per i predetti principali colpevoli delle criminali condotte in questione. Di seguito articolo dell’avv. Stefano Palmisano
I responsabili
Finalmente!
All’esito, evidentemente, di una serrata indagine conoscitiva sul drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro, o “morti bianche” che dir si voglia, il Governo della Sicurezza, con mossa tanto acuta legislativamente quanto coraggiosa politicamente, ha individuato le cause ed i responsabili reali dello stesso fenomeno e ha approntato, di conseguenza, una griglia normativa e, in specie, sanzionatoria atta ad estirparlo una volta per tutte, a mezzo anzitutto di esemplari pene previste per i predetti principali colpevoli delle criminali condotte in questione.
Infatti, in sede di “Schema ufficiale di decreto di modifica al D. Lvo 81\08” (c.d. “correttivo” del Testo unico sulla sicurezza), all’art. 10 bis si legge: “Dopo l’art. 14 del decreto è aggiunto il seguente: ‘Articolo 15 bis’ (Obbligo di impedimento) 1) Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni: …. d) che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli artt. 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.”
E’ evidente, pertanto, che per il governo i soggetti a cui “l’evento” va imputato in prima battuta sono quelli di cui agli artt. 56, 57, 58, 59 e 60; solo laddove “l’evento non sia imputabile” a costoro, vengono in rilievo i “datori di lavoro ed i dirigenti“, ossia i soggetti di cui all’art. 55 T.U.
Se ne ricava, pianamente, che per gli autori di questa proposta di riforma, i responsabili principali di questo peculiare tipo di “evento” sono i soggetti di cui agli artt. 56, 57….
E’ d’uopo, pertanto, verificare chi siano questi ignobili figuri, colpevoli della più sistematica e inarrestabile mattanza che si registra in questa società, finalmente smascherati dalla perspicua opera investigativo – correttiva dell’Esecutivo della Sicurezza: nell’ordine, “il preposto” (art. 56), “i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori” (art. 57); “il medico competente” (art. 58), ma, soprattutto, “i lavoratori” (art. 59).
Quest’ultima, in particolare, si palesa come la più geniale delle intuizioni governative: coloro che, nella vulgata qualunquistica e\o ideologica, sono considerati come le vittime, ossia i lavoratori, sono in realtà i primi colpevoli. Praticamente i carnefici di se stessi.
D’altronde, è principio elementare in criminologia quello per cui non v’è vittima che non contribuisca in qualche modo al proprio processo di vittimizzazione.
Non è un caso, in tal senso, che il testo in questione porti la firma sostanziale di quel fine giurista che risponde al nome del ministro Maurizio Sacconi, quello per il quale questa norma, comunque, non sarebbe destinata, in alcun modo, ad incidere sul processo Thyssen, come avevano congetturato “interpretazioni capziose e malevole“, poiché nel processo in questione “c’è un solidissimo impianto accusatorio“. (Repubblica on line del 21 aprile)
Con tutto il rispetto che si deve ad una formazione penalistica di tale enciclopedica levatura, ci si permette umilmente di ricordare al preclaro giureconsulto che ci occupa che quando, durante un processo, si verifica una sostanziale depenalizzazione (come, per molti versi, potrebbe ben esser qualificata quella in esame) del reato per cui si procede, anche l’impianto accusatorio più solido è fatalmente destinato ad esser vanificato a monte (per non ricorrere a metafore più colorite), poiché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.
E, purtroppo per la tenuta dello stesso bagaglio penalistico del Ministro, neanche risulta particolarmente risolutiva la sua ulteriore acuta intuizione difensiva della sua riforma, per la quale “con il processo Thyssen questo testo non c’entra niente” poiché “in quel caso l’ipotesi è omidicio doloso.” (ibidem).
Infatti, l’ipotesi è omicidio doloso, ossia la prospettazione accusatoria, quella formulata dal P.M., ma, alla stregua dei principi fondamentali del nostro ordinamento (vd. art. 521 c.p.p.), la Corte d’assise ben potrebbe derubricare quell’ipotesi in quella, ordinaria in questi casi, di omicidio colposo; ed, in tal caso, la peculiarissima causa di non punibilità istituita dall’art. 15 bis riprenderebbe pienamente il suo vigore, con probabili effetti processuali assolutamente memorabili.
Secondo il Ministro Sacconi, definirla “norma salva manager” è “infamante” e, a dimostrazione della sua sincerità, si è dichiarato pronto (anche perché spinto in tal direzione da una reazione non proprio entusiastica dei parenti delle vittime della Thyssen e di alcuni sindacati ancora non del tutto ingialliti, nonché dallo stesso Capo dello Stato) “a riscrivere il testo.”
Non v’è ragione per non credere ai proponimenti del Ministro.
Quella norma deve esser “riscritta”, per così dire. In modo radicale.
Se non lo fosse, infatti, finirebbero per aver ragione proprio quelle “interpretazioni capziose e malevole“, tra cui ci piace ricordare, per icasticità qualificativa e, al contempo, correttezza tecnico – giuridica, quella di Gianni Rinaldini, segretario della Fiom, che ha definito l’istituendo art. 15 bis “un’altra porcata“.
Fasano, 24/4/2009
Stefano Palmisano

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