Eluana: un caso che richiede riflessione e senso di responsabilità
Se il nostro fosse un paese normale il caso doloroso di Eluana, sfociato ad un certo punto in una tormentata vertenza giudiziaria, sarebbe stato risolto dalla Magistratura alla quale è ovviamente affidata in via esclusiva dal nostro Ordinamento la funzione di interpretare ed applicare, nei casi controversi, la normativa vigente in materia. Di seguito articolo di Michele Di Schiena.
Eluana: un caso che richiede riflessione e senso di responsabilità
Se il nostro fosse un paese normale il caso doloroso di Eluana, sfociato ad un certo punto in una tormentata vertenza giudiziaria, sarebbe stato risolto dalla Magistratura alla quale è ovviamente affidata in via esclusiva dal nostro Ordinamento la funzione di interpretare ed applicare, nei casi controversi, la normativa vigente in materia. Una normativa caratterizzata invero da gravi lacune che non sono state finora eliminate e che il Parlamento dovrebbe quanto prima colmare tenendo conto delle più aggiornate conoscenze scientifiche e dei più autorevoli apporti culturali ed ispirandosi ai principi e alle direttive della Carta costituzionale. Così come sarebbe stato giusto che le diverse sensibilità etiche, culturali e politiche avessero guardato alla triste vicenda con discrezione e rispetto sentendosi chiamate a riflettere sui valori che simili drammi mettono in gioco, sulle domande che essi suscitano e sui problemi che pongono.
In tutt’altra direzione si è invece mossa la politica nostrana: pregiudizi ideologici, malcelati opportunismi, demonizzazioni ed anatemi, arroganze e chiusure. Per fare allora un minimo di chiarezza sul caso di Eluana occorre innanzitutto rilevare che esso va riguardato sotto due aspetti nettamente distinti: da una parte, i problemi che pone al legislatore il cosiddetto “testamento biologico” e cioè la dichiarazione anticipata della volontà con la quale una persona in pieno possesso delle facoltà mentali può scegliere di rifiutare un trattamento medico in caso di malattie incurabili o di incidenti gravi che le impediscano l’espressione della propria volontà e, dall’altra, la singolare vicenda di una pronuncia giudiziaria definitiva che, come è apparso chiaro a tutti gli osservatori, risulta finora bloccata di fatto dal Ministro del Welfare Sacconi.
Sotto il primo aspetto c’è da esprimere l’auspicio che il Parlamento con alto senso di responsabilità dia un’approfondita risposta ai cruciali interrogativi che suscita la trattazione di tale materia. In quali casi estremi (atroci sofferenze fisiche, demolitrici mutilazioni, stato vegetativo) una persona può validamente disporre che vengano sospesi trattamenti di assistenza in virtù dei quali venisse in qualche modo tenuta in vita? Come dovrebbe essere rigorosamente accertata l’autenticità di tale scelta e la sua persistenza fino al momento della sopravvenuta incapacità di decidere? Quali rigorose misure dovrebbero essere seguite in simili evenienze? Come va disciplinato l’esercizio del diritto all’obiezione di coscienza da parte dei sanitari per impedire indebite interferenze ed inammissibili pressioni? Si tratta di problemi delicatissimi che vanno risolti cercando di operare una felice sintesi fra esigenze e principi diversi: il rispetto dovuto alla libertà delle persone, l’intrasferibilità (eccetto casi di assoluta necessità) di scelte che toccano il diritto alla vita, l’esigenza di tutelare la dignità della persona umana, il dovere dei poteri pubblici di predisporre ogni necessaria misura intesa a prevenire arbitrii ed abusi in danno di chi si trova nell’impossibilità di difendersi.
Quanto al secondo aspetto della questione, va tenuto presente che, dopo la recente pronuncia della Cassazione, è divenuto definitivo il decreto emesso il 9 luglio del 2008 dalla Corte di Appello di Milano che autorizza il distacco dei sondini con i quali Eluana viene alimentata ed idratata. Una pronuncia che però non ha trovato esecuzione per le iniziative del Ministro Sacconi, autore di un “atto di indirizzo” che ha indotto alcune strutture sanitarie e, da ultimo, la casa di cura “Città di Udine”, a rifiutare la prestazione per non mettere a repentaglio l’operatività della struttura ed il posto di lavoro dei dipendenti. Un fatto indubbiamente anomalo che pone il problema della sua inconciliabilità con i principi di uno Stato di Diritto caratterizzato dalla divisione dei poteri. Uno Stato nel quale non è ammissibile che un organo di governo possa impedire l’operatività di un provvedimento giudiziario definitivo. Ed allora delle due l’una: o l’“atto di indirizzo” va considerato privo di qualsiasi intento rivolto a paralizzare la decisione della Corte d’Appello ed allora il Ministro dovrebbe esplicitamente chiarirlo o l’atto persegue anche tale finalità ed allora il Ministro medesimo dovrebbe revocarlo o almeno emendarlo nella parte illegittima. Il resto può solo dar luogo ad un pasticcio con risvolti politici e giudiziari che certo non giovano al prestigio delle Istituzioni.
Brindisi, 20 gennaio 2009
Michele Di Schiena

Twitter