Tutela del risparmio o tutela del falso in bilancio?
di Stefano Palmisano
La scorsa settimana è stata approvata la cosiddetta legge di tutela del risparmio.
Il problema è capire il risparmio di chi.
La realtà di questa legge, in chiave di effettiva tutela apprestata al risparmio, in senso “tradizionale”, è, infatti, assai diversa da quella che si è da più parti provato a far passare tramite lo specchietto delle allodole dell’introduzione del mandato a termine del governatore della Banca d’Italia; quantomeno sotto il profilo, non proprio secondario, della tutela penale. Questo provvedimento, infatti, sguarnisce ulteriormente i già traballanti presidi di difesa penale del risparmio, nella misura in cui conferma sostanzialmente la mirabile riforma del reato di false comunicazioni sociali, il cosiddetto falso in bilancio, approvata nel 2002 dall’attuale maggioranza di governo a tempo di record (quindi, nel prosieguo si parlerà di “riforme”).
Ciò comporta, anzitutto, la permanenza della doppia figura di reato: quella “di pericolo”, prevista dall’art. 2621 c.c. (“false comunicazioni sociali”), di natura contravvenzionale e punita con la pena draconiana dell’ “arresto fino a due anni”; e quella “di danno”, disciplinata dall’art. 2622 c.c., (“false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori”), di natura delittuosa punita “con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Fare l’elenco delle “peculiarità” di queste due norme richiederebbe lo spazio di una monografia: a partire dall’emblematica questione delle soglie quantitative del falso richieste dalla legge perché il fatto sia punibile. Questione sostanzialmente sintetizzabile nel principio “falsificare poco non è reato”, con quel “poco” che va letto in chiave assolutamente relativa, giacchè in taluni casi, per l’ineffabile meccanismo delle percentuali di variazione del 5 per cento sul risultato economico di esercizio oppure dell’1 per cento sul patrimonio netto della società, nel caso di colossi aziendali può significare licenza per legge di falsificare i bilanci per centinaia di milioni di euro.
Qui è sufficiente, ai fini dell’illustrazione del complessivo spirito delle riforme nonché delle loro possibili conseguenze concrete, rimarcare soltanto un paio di aspetti “singolari” delle stesse.
Il primo. Siccome il legislatore ha individuato il falso “di danno” come l’ipotesi più grave, qualificandolo come delitto, a fronte del falso “di pericolo”, sancito dall’art. 2621, cui si è data natura di contravvenzione, logica avrebbe voluto che se si è prevista la perseguibilità d’ufficio per quest’ultimo (come per tutte le contravvenzioni), a lume di buon senso, a fortiori si sarebbe dovuto prevederla anche per il delitto (per definizione, più grave della contravvenzione) di cui all’art. 2622.
Evidentemente il buon senso ed il senso comune di questo legislatore, ossia della maggioranza di governo, non coincidono, giacchè all’art. 2622, c. 1, si prevede che “gli amministratori…, sono puniti, a querela della persona offesa, ….”
Siccome, come visto, le persone offese di questo reato, secondo questa norma, possono essere solo i soci o i creditori, tenendo conto che spesso i soci, almeno quelli che contano e che hanno un interesse economico significativo nella società, spesso non sono proprio alieni, direttamente o indirettamente, dalle vicende gestionali della stessa società, il giudice Camillo Davigo ne ha tratto l’acuta considerazione che far perseguire il reato di falso in bilancio a querela del socio spesso può esser come far perseguire il furto a querela del ladro.
Né può confortare più di tanto il dato normativo per cui per le società quotate in borsa è prevista la perseguibilità d’ufficio del reato in questione, giacchè per il magistrato che dovesse ancora nutrire balzane idee di esercizio dell’azione penale anche nei confronti di questi reati e di questi rei, chiaramente diversi dagli altri, da un lato scatterebbe, comunque, il percorso a ostacoli delle soglie quantitative di punibilità cui si è fatto cenno sopra, con tutta la carica fiaccante della stessa azione penale che è propria di un congegno di tal fatta; dall’altro lato, ed è l’ultimo aspetto della legge cui si dedica un cenno, scatterebbe quell’autentica corsa contro il tempo costituita dalla nuova prescrizione che si applica oggi a questi privilegiatissimi reati e rei per il “combinato disposto”, come si dice, della riforma (un’altra!) della prescrizione approvata lo scorso 4 dicembre con la legge “salvapreviti” e dei nuovi limiti di pena dei reati che si stanno esaminando. Combinazione di norme che porta la stessa prescrizione di regola a sei anni per il reato di danno e addirittura a quattro per quello di pericolo.
In pratica, è l’amnistia preventiva e perenne per una sola categoria di reati e, soprattutto, di rei.
E a nulla varrebbe indignarsi contro queste leggi obiettando che il falso in bilancio è uno dei reati dotati di maggiore potenzialità distruttiva nei confronti del risparmio, come dimostra plasticamente il caso Parmalat, giacchè i difensori della vecchia e della nuova riforma ben potrebbero controobiettare che queste norme perseguono interessi superiori: come dimostra, ancor più plasticamente, la recente assoluzione dello statista dalla chioma che si rigenera nel processo All Iberian di Milano dall’accusa di falso in bilancio “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.
E non è più previsto dalla legge come reato per la semplice ragione che se lo è depenalizzato l’imputato con l’ormai nota, apposita legge del 2002.
Ma il vero dramma di questo Paese non è questo.
Il vero dramma è capire chi abbia le carte in regola per denunciare e opporsi a tutto questo, se è vero come è vero che giusto tre giorni fa, Giovanni Consorte, il già fiore all’occhiello della finanza, e dunque dell’economia, “rossa”, il che dovrebbe voler dire anzitutto etica, ha disinvoltamente ammesso davanti agli sbalorditi P.m. di Milano di aver fatto rientrare in Italia pochi anni fa una parte dei suoi sudati risparmi, pari a 5 milioni di euro, grazie ad un’altra delle riforme “creative” del governo Berlusconi in materia economica e finanziaria, il cosiddetto “scudo fiscale”, la prima vera legge di tutela del risparmio varata dal governo Berlusconi; o quantomeno di un certo tipo di risparmio. Come quello di Consorte.
Consorte, il padre-padrone della compagnia assicuratrice di riferimento del “mondo cooperativo”, ad un milione e mezzo di euro di stipendio all’anno; l’interlocutore, quantomeno telefonico, dello stato maggiore del principale partito “della sinistra” che si candida a governare il Paese in alternativa, anzitutto morale, al governo Berlusconi.
Si il vero dramma di questo Paese non è Berlusconi è il compagno Consorte. E tutta la consorteria.
Tanto da far pensare alla geniale descrizione che Ennio Flaiano faceva del personaggio di un suo racconto, il re cinico, al quale lo scrittore faceva dire che “non sono questi i tempi per affezionarsi al proprio paese. Bisognerebbe avere una sola valigia”. “Perciò,” chiosava Flaiano, “la sua lettura preferita era l’Orario delle Ferrovie”.
Fasano, 31122005

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